Alla vigilia di Natale, il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza sui ricorsi discussi nell’udienza di merito dello scorso 15 ottobre sul Crescent. Confermata la validità di tutti i procedimenti relativi all’edificio in corso di realizzazione in via Alvarez a Salerno. I giudici di palazzo Spada, al contempo, hanno rilevato una problema formale per le autorizzazioni paesaggistiche, invitando le amministrazioni competenti a riformularle. Un problema di non poco conto secondo ambienti vicini ai comitati che si oppongono alla realizzazione dell’opera. (241213)

Ad oltre due mesi dall’udienza di merito, tenutasi il 15 ottobre a Roma, il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza sulla vicenda che interessa il Crescent, l’edificio progettato dal catalano Bofill per delimitare piazza della Libertà a Salerno. Come comunicato dal legale della società impegnata nei lavori, la Crescent Srl, Lorenzo lentini, infatti, i giudici di Palazzo Spada, con la decisione numero 6223 del 23 sera, hanno confermato la legittimità di tutti i procedimenti relativi al complesso edilizio, finora realizzato, in virtù dell’ordinanza del Consiglio di Stato numero 4507 del 16 novembre 2012.
Come si legge al punto 20 del provvedimento, infatti, la realizzazione dell’opera Crescent non risulta (…) in contrasto con la normativa evocata dall’appellante, cioé l’associazione ambientalista Italia Nostra.
Il Consiglio di Stato ha anche ritenuto inammissibile l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Salerno in primo grado e in appello disponendo che la spesa di entrambi i gradi di giudizio vadano ripartite tra Crescent e Comune di Salerno in solido per metà ed Italia Nostra, per il resto, precisando anche i compensi per i verificatori che sono stati impegnati per le varie relazioni tecniche, di natura edilizia, sismica ed idrogeologica. In totale 33.000 euro.
Il Supremo Consesso Amministrativo ha rilevato, però, una criticità formale (come difetto di motivazione), invece, delle autorizzazioni paesaggistiche, annullando i provvedimenti 18 febbraio 2008, numero 20 e 10 dicembre 2008, numero 164, adottati dal Comune di Salerno. Al contempo, Palazzo Spada ha invitato le amministrazioni statali e locali interessate, attraverso i propri organi competenti, ad adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati nella sentenza. Un aspetto di non poco conto secondo ambienti vicini ai comitati che si oppongono alla realizzazione dell’opera.

Questo il comunicato della Crescent srl:
La Società Crescent, per il tramite del suo difensore Avv. Lorenzo Lentini, in relazione alla recente decisione del Consiglio di Stato n. 6223 del 23.12.2013, evidenzia che la pronuncia giurisdizionale conferma la legittimità di tutti i procedimenti relativi al Crescent, finora realizzato, in virtù dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4507 del 16.11.2012.
Il Supremo Consesso Amministrativo ha rilevato soltanto una criticità formale (difetto di motivazione) delle autorizzazioni paesistiche, invitando, però, nel contempo, le Amministrazioni Locali e Statali a riformulare il giudizio paesistico, con un più ampio corredo motivazionale.
La Società, pertanto, nell’esprimere soddisfazione per l’esito del giudizio amministrativo, è certa che, in esecuzione dell’ordine di conformazione del giudicato, le Amministrazioni interessate provvederanno, con immediatezza, a definire la procedura di riesame, tenuto conto dello stato di avanzata esecuzione delle opere. (241213 comunicato)

Lo stralcio del provvedimento:
(…)20. In condusione la realizzazione dell’opera Crescent, oggetto del presente giudizio, non risulta all’esito di un giudizio di legittimità svolto tenendo conto dei limiti al sindacato giurisdizionale e delle plurime inammissibilità rilevate nel giudizio, in contrasto con la normativa evocata dall’appellante.
L’unico aspetto di illegittimità, riscontrato in questa sede, attiene alle autorizzazioni paesaggistiche numero 20 e numero 164 del 2008. Il loro annullamento comporta che le amministrazioni statali e locali dovranno, attraverso i propri organi competenti, adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati nella presente sentenza (punto 12).
21. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
23. Per quanto attiene alle spese di verificazione, le stesse sono così determinate: i) euro 8.000 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia edilizia; ii) euro 5.000 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia idrogeologica; iii) euro 5.000 a favore del verificatore che ha redatto la prima relazione tecnica in materia sismica; iv) euro 15.000 a favore dei tre verificatori che hanno redatto la seconda relazione tecnica in materia sismica. Tali spese sono poste per metà a carico della società Crescent e del Comune in solido e per la restante metà a carico di Italia Nostra.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della Provincia di Salerno in primo grado e in appello.

b) accoglie gli appelli, nei sensi di cui in motivazione, in ordine alla censura in rito, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibili i motivi di primo grado relativi ad atti diversi dagli strumenti urbaministici (Puc e Pua) impugnati per vizi di illegittimità autonoma;

c) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le censure relative alle autorizzazioni paesaggistiche e, per effetto, annulla i provvedimenti 18 febbraio 2008, numero 20 e 10 dicembre 2008, numero 164, adottati dal Comune di Salerno;
d) dichiara in parte inammisibili e in parte infondate le rimanenti censure;
e) dichiara integralmente compensate tra le parti le restanti spese di entrambi i gradi di giudizio;
f) liquida le spese di verificazione in euro 8.000 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia edilizia; euro 5.000 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia idrogeologica; euro 5.000 a favore del verificatore che ha redatto la prima relazione tecnica in materia sismica; euro 15.000 a favore dei tre verificatori che hanno redatto la seconda relazione tecnica in materia sismica e le pone in carico della società Crescent e del Comune in solido e per la restante metà a carico di Italia Nostra.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 15 ottobre 2013 (…)

La decisione del Consiglio di Stato sul Crescent

Questa invece la sentenza integrale

Sulla questione è intervenuto immediatamente il sindaco di Salerno, De Luca, auspicando una rapida risoluzione della questione, in merito agli appunti fatti dal Consiglio di Stato sulle autorizzazioni paesaggistiche: “La sentenza del Consiglio di Stato sul caso Crescent riconosce la piena legittimità di tutta la procedura amministrativa e urbanistica. È stato rilevato un difetto di motivazione rispetto alla valutazione paesaggistica. Si invitano, pertanto, le istituzioni interessate a sanare tale rilievo formale”

4 pensiero su “Crescent Salerno, depositata la sentenza. Procedura legittima ma i giudici annullano le autorizzazioni paesaggistiche”
  1. CERTO COMPLIMENTI COME AL SOLITO PER IL TAGLIO GIORNALISTICO.
    IN PRATICA L’OPERAZIONE E’ RIUSCITA! MA IL PAZIENTE E’ MORTO!
    AUGURI

  2. il paziente è vivo e vegeto, mi spiace… ma continuerà ad oscurarti il paesaggio! AHAHAH

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