Ospedale di Salerno vicino ad un nuovo commissariamento. La notizia è rimbalzata da Napoli nella serata di oggi, seppur ancora in via informale. La Regione Campania intenderebbe confermare la Lenzi nel ruolo di commissario.
Palazzo Santa Lucia ha avviato questa sera la procedura per il commissariamento del Ruggi. Acquisito il parere della avvocatura, la misura si sarebbe resa necessaria per uniformarsi alle disposizioni previste nel nuovo decreto Balduzzi che ha modificato la disciplina di nomina dei direttori generali.
Nelle more la Regione Campania ha avviato l’iter per istituire la commissione che dovrà rivedere albo.
Chiusa la parte burocratica, quindi, si lavorerà a trovare l’intesa con Università richiesto dalla trasformazione del Ruggi in Azienda Ospedaliera Universitaria.
Si preannuncia, in ogni caso, l’ennesimo scontro a distanza, sull’asse Napoli-Salerno, sulla guida dell’ospedale del capoluogo. Con la trasformazione del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona in Azienda ospedaliera Universitaria, sulla nomina del nuovo direttore generale occorre la condivisione tra Regione Campania ed Ateneo di Salerno. Cosa, sinora, ancora lontana da venire.
Da oggi, però, l’ospedale di Via San Leonardo sarebbe rimasto senza una guida dopo la scadenza dei termini indicati dal tribunale Amministrativo regionale che in risposta all’Università di Salerno, che aveva sollecitato la nomina di un direttore generale effettivo, contestando la proroga concessa dalla Regione ad Elvira Lenzi, aveva emanato un decreto presidenziale, lo scorso 2 maggio. Il Tar, infatti, aveva rinviato la discussione ad una camera di consiglio per il 6 giugno indicando, però, un termine perentorio di dieci giorni, dalla notifica del decreto per una intesa tra Regione Campania ed Università, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aveva fatto nascere l’Azienda Ospedaliera Universitaria. Lo stesso Tar aveva anche respinto una domanda presentata dai vertici ospedalieri di revocare il decreto presidenziale per evitare di lasciare il Ruggi senza una guida, mancando anche il direttore sanitario e quello amministrativo, ancora non nominati.(150513 Giancarlo Frasca)

IL PARERE DELL’AVVOCATURA
Oggetto: Nomina commissario straordinario A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Medica Salernitana” con sede in Salerno nelle more della definizione della nuova procedura introdotta dall’articolo 1, comma 41, della legge Regionale numero 5 del 6 maggio 2013

Si riscontra la nota trasmessa per le vie brevi in data 14 maggio 2013, inerente la richiesta di parere in ordine alla possibilità di nominare un organo commissariale al vertice della neo istituita A.O.U. “S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno nelle more della definizione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 41, della legge Regionale numero / 2013.

Al riguardo, si premette che:

– con D.P.C.M. del 31 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U.RL del 6 marzo 2013 veniva costituita l’Azienda ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Scuola medica Salernitana;

– il Presidente della Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 31 del 27 marzo 20l3 disponeva una proroga dei poteri del Direttore generale in carica presso la pregressa Azienda ospedaliera nelle more della nomina dei nuovi organi della neo-costituita Azienda Ospedaliera Universitaria, da effettuarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del DPCM del 31/1/2013;

– detto termine di 45 giorni scadeva in data 20 aprile 2013;

– il sopracitato decreto Presidenziale veniva impugnato innanzi al Tar Caampania Salernjo dall’Università degli Studi di Salerno, in quanto adottato in asserita violazione, fra l’altro, dell’art. 4, co 1 e 2, del D.Lgs. n.517 del 1999 che prescrive l’acquisizione da parte della Regione dell’intesa con l’Università ai finì della nomina del Direttore generale delle aziende ospedaliere universitarie;

– con decreto inaudita altera parte n. 233 del 2 maggio 2013, il Presidente dell’adito Tribunale salernitano disponeva: a) l’assegnazione alle parti del termine perentorio di 10 giorni, decorrente dalla data dl notificazione del decreto stesso, per concludere l’intesa prevista dalla normativa statale sopra richiamata; b) la sospensione dell’efficacia del decreto presidenziale impugnato con decorrenza dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui innanzi;

– in data 7 maggio 2013 è stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, che all’art. 1, co. 41, introduce una nuova ed articolata procedura in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende e istituti del Servizio Sanitario regionale, disponendo al successivo co 43 che “in attesa della costituzione del nuovo elenco regionale degli idonei di cui all’articolo 18 bis, co. 1, della legge regionale n. 32 del 1994, come modificato dal co, 41, da attuarsi entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad avere efficacia l’elenco unico regionale degli idonei ala nomina a direttore generale di aziende sanitarie e aziende ospedaliere della Regione, approvato con delibera di G.R. 14 febbraio 2011, n. 37, come modificato dalle deliberazioni della G.R. 24 marzo 2011 n. 193 e 31 maggio 2011, n.230”.

Tutto ciò premesso, vale la pena di rimarcare che l’esigenza rappresentata nella richiesta di parere di procedere con la massima urgenza a ripristinare le dotazioni idonee a garantire la necessaria pienezza di poteri della direzione aziendale, peraltro strumentale all’attuazione del piano di rientro e all’ordinato ed ininterrotto svolgimento dell’attività dell’azienda ospedaliera, trova risposta nella predetta disposizione transitoria di legge regionale, il cui iter procedurale deve essere integrato con l’acquisizione dell’intesa prescritta dalla normativa statale, in virtù del disposto di cui al decreto cautelare del Tribunale salernitano.

Tuttavia la situazione di contingenza ed urgenza in cui versa l’azienda universitaria in questione – allo stato priva dei suoi organi essenziali – da un lato, e l’inutile scadenza del termine giudiziariamente assegnato per la conclusione dell’intesa con l’Universita di Salerno, dall’altro, potrebbero rappresentare presupposti idonei a valutare la sussistenza di ragioni di opportunità per la nomina di un organo straordinario al fine dl superare l’attuale paralisi del normale funzionamento dei servizi dell’azienda per il tempo strettamente necessario alla definizione di definizione della procedura di nomina dell’organo ordinario.

Per non incorrere in una possibile elusione del giudicato, una siffatta soluzione andrebbe valutata in considerazione della sopravvenuta normativa regionale in materia.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che l’applicazione della disposizione regionale transitoria (sopravvenuta al decreto cautelare del Tribunale), la quale prevede di attingere i nominativi fra cui scegliere, d’intesa con l’Università, il direttore generale all’interno dell’elenco di cui alla delibera di G.R. n.37 del 2011, e s.m.i. implica, in ogni caso, l’espletamento dell’iter introdotto con il co 41 dell’articolo 1 della L.R. 5 del 2013 che appare di immediata precettività in ordine agli aspetti procedurali concernenti la nomina di una Commissione incaricata di valutare la rosa di candidati e l’adozione di un disciplinare sulle relative modalità operative.
Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.